L'atto di precetto ostituisce il passaggio successivo per il creditore che si trova già in possesso di un decreto dichiarato esecutivo. In entrambi i casi, l’atto di precetto deve essere notificato al debitore, il quale normalmente ha dieci giorni di tempo decorrente dalla ricezione dell’ atto per pagare le somme intimate. In caso di mancato pagamento, decorso detto termine, il creditore ha la facoltà di richiedere all’ ufficiale giudiziario il pignoramento di tutti i beni del debitore fino all’ integrale soddisfacimento del proprio credito per sorte capitale, interessi, spese e competenze legali.
Possono essere pignorati a titolo esemplificativo beni mobili, mobili registrati, beni immobili, stipendi, emolumenti di ogni genere, pensioni, conti correnti e quant’ altro di proprietà del debitore
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