Pignoramento

 

Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento dell’atto di precetto è possibile richiedere all’ufficiale giudiziario il pignoramento in danno del debitore.

Con il pignoramento si bloccano, mediante un’indisponibilità giuridica ma a volte anche di fatto, tutti i beni del debitore al fine di sottoporli alla vendita giudiziaria fino al saldo del credito azionato.

In alcuni casi i beni del debitore vengono assegnati ad un custode onde evitare che il debitore possa farli sparire vanificando gli sforzi del creditore. I beni del debitore saranno venduti, con o senza incanto, sotto la direzione del giudice dell’esecuzione. Sul ricavato delle vendite giudiziarie il creditore potrà soddisfarsi in ragione del proprio titolo di credito